diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6262 del 02/05/2002 (Rv. 554057 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Perdita della capacità processuale - Processi in corso - Interruzione automatica - Esclusione - Dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo - Necessità - Sentenza emessa nei confronti del fallito - Inopponibilità alla massa dei creditori.
Stato
decisa il 2002-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554057-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

La pronuncia di fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui sia parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio dell'evento, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, e l'eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce "res inter alios acta". Tale dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore della parte costituita, benché strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula pertanto, "quoad effectum", l'esistenza di una rituale volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo, non ravvisabile nella mera produzione della sentenza di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)