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Sez. 2, Sentenza n. 10210 del 19/05/2015 (Rv. 635413 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita al solo fine di ottenere il rinvio della causa - Effetto interruttivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635413-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di interruzione del processo, la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., pur avendo la struttura di una dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione stessa, con la conseguenza che quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella specie, l'intervenuto fallimento della parte, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 43, terzo comma, legge fall., introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) risulti esposta soltanto per fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)