Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 10/05/1974 (Rv. 369425 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - MUTUI FONDIARI - VERSAMENTO DI ACCONTI IN DENARO AL MUTUATARIO - BENEFICI FISCALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - PROVA - ESTREMI NECESSARI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - MUTUI FONDIARI - VERSAMENTO DI ACCONTI IN DENARO AL MUTUATARIO - BENEFICI FISCALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - PROVA - ESTREMI NECESSARI.*
Le norme sul credito fondiario (art 16 tu 16 luglio 1905 n 646; legge 3 febbraio 1961, n 39) non prevedono la possibilita di acconti in denaro contante anteriormente all'iscrizione di ipoteca, ne un acconto del genere puo qualificarsi come anticipata, parziale esecuzione del mutuo fondiario in cartelle. Tuttavia, le agevolazioni tributarie previste per il contratto condizionato di mutuo fondiario sono estensibili alla disposizione negoziale di versamento al mutuatario di acconti in denaro contante nel caso in cui essa sia collegata al contratto di mutuo da nesso di mezzo al fine. Per dimostrare l'esistenza di tale nesso finalistico non basta che entrambi i negozi costituiscano operazioni di credito dirette al conseguimento dei fini del mutuatario, ma deve dimostrarsi che un negozio si trova in posizione strumentale rispetto all'altro, e cioe sia stata posto in essere per concludere, completare o eseguire il secondo. (Conf 842'72, mass 357029; 1056'71, mass n 351078).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 16, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 27, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 46, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)