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Sez. 2, Sentenza n. 5125 del 26/05/1999 (Rv. 526704 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE | Diritto di ottenere la servitù di passaggio senza indennità - Diritto di natura personale - Esercitabilità - Condizioni - Conseguenze - Soggetti obbligati - Alienante o suoi eredi - Fondamento - Altri acquirenti di altre porzioni del fondo dal medesimo dante causa - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526704-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE

Il diritto dell'acquirente a titolo oneroso di una frazione o lotto di un fondo, originariamente unico, divenuto intercluso a seguito della vendita, di ottenere la costituzione gratuita della servitù di passaggio è esercitabile soltanto nei confronti dell'alienante, o dei suoi eredi, se rimasti proprietari di una parte di fondo, uscente sulla predetta strada, e non invece nei confronti di altri terzi acquirenti di altre porzioni, estranei perciò al contratto, e questo, anche nel caso in cui l'alienante abbia stipulato una pluralità di vendite contestuali, perché tra gli acquirenti dal medesimo dante causa non sorge alcun rapporto, né obbligatorio, né reale, e quindi non possono costituire "l'altro contraente", di cui all'art. 1054 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1054, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 752

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)