Sez. 2, Sentenza n. 5796 del 17/03/2005 (Rv. 579841 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE | Fondo intercluso per effetto di parziale alienazione - Costituzione di servitù di passaggio coattiva e gratuita sul fondo residuo dell'alienante - Diritto dell'acquirente - Soggetti obbligati - Alienante e i suoi eredi - Configurabilità - Sussistenza - Aventi causa a titolo particolare dell'alienante - Esclusione.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, sia divenuto intercluso per effetto d'alienazione di una parte di esso a titolo oneroso, il diritto dell'acquirente di ottenere la costituzione coattiva e gratuita della servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1054 cod. civ., nel residuo fondo dell'alienante, può farsi valere soltanto nei confronti di quest'ultimo e dei suoi eredi, non anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell'alienante medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)