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Sez. L, Sentenza n. 15093 del 26/06/2009 (Rv. 608892 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Nullità del licenziamento per illiceità del motivo - Incidenza sugli effetti dei requisiti dimensionali dell'impresa - Esclusione - Conseguenze - Riammissione in servizio - Pagamento delle retribuzioni e versamento dei contributi dal momento del recesso.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608892-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il licenziamento nullo per illiceità del motivo (nella specie, dettato da finalità elusive di precedente pronuncia giudiziale di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro) è insuscettibile di produrre qualsiasi effetto, con la conseguenza che al lavoratore licenziato, indipendentemente dai requisiti dimensionali dell'impresa, spettano per intero, in base alle regole di diritto comune, le retribuzioni maturate in forza del rapporto di lavoro mai interrotto e parte datoriale deve essere condannata a riammetterlo in servizio ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1423, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)