Sez. 2, Sentenza n. 3281 del 29/10/1974 (Rv. 371807 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - FONDAMENTO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - FONDAMENTO.*
La presunzione di comunione di talune parti dell'edificio condominiale si base sulla destinazione di esse all'uso comune per la loro attitudine funzionale al godimento collettivo. (nella specie e stato ritenuto che una terrazza sopraelevata rispetto al piano del cortile, ed avente accesso da un determinato appartamento, deve considerarsi pertinenza di quest'ultimo, e non compresa tra le parti comuni dell'edificio, malgrado la preesistente costruzione sulla stessa di un lavatoio ed un forno comuni). (V 2073'72, mass n 359274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)