Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 23/06/1972 (Rv. 359274 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - FONDAMENTO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - FONDAMENTO.*
La presunzione di comunione di ciascuna delle cose ed opere indicate nell'art 1117 cod civ si ricollega all'obbiettiva e funzionale destinazione della cosa, che ne dimostra la necessita all'uso e al godimento comuni e, indipendentemente dalla sua utilizzazione di fatto, determina la sorte della cosa stessa, cioe l'appartenenza a tutti i condomini. Trattasi di presunzione legale, fondata sulla verosimile volonta di tutti i proprietari interessati all'uso ed al godimento delle cose e dei servizi destinati a vantaggio dell'intero edificio condominiale. (V 3140'71, mass n 354488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)