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Sez. 3, Sentenza n. 14821 del 11/12/2024 Ud. (dep. 15/04/2025) Rv. 287860-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Determinazione dell'imposta evasa - Criteri - Costi deducibili - Rilevanza - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2024-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287860-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, è tenuto ad effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla normativa fiscale, subisce le limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché i costi deducibili non contabilizzati devono essere considerati solo se suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, essendo

legittimo inferire l'inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda su mere asserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)