Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/04/2004 Cc. (dep. 26/05/2004) Rv. 228691 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Successivi provvedimenti amministrativi o del giudice amministrativo - Valutazione - Obblighi e limiti.
EDILIZIA - IN GENERE
La sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)