Sez. 1, Sentenza n. 3414 del 25/05/1981 (Rv. 414004 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DELIBERAZIONE - MANCATA PARTECIPAZIONE DI QUALCUNO DEGLI ARBITRI ALLA REDAZIONE DEL LODO - VALIDITA DEL LODO - CONDIZIONI.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DELIBERAZIONE - MANCATA PARTECIPAZIONE DI QUALCUNO DEGLI ARBITRI ALLA REDAZIONE DEL LODO - VALIDITA DEL LODO - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 823 cod proc civ e valido il lodo arbitrale che sia stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri, anche se non tutti gli arbitri abbiano partecipato alla sua redazione, purche risulti che all'arbitro non intervenuto sia stato inviato, con congruo preavviso, una lettera raccomandata con l'indicazione della data stabilita per la redazione materiale del lodo, essendo irrilevante che la lettera non sia stata recapitata tempestivamente al destinatario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)