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Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001 (Rv. 546359 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - FORMA | Conferenza personale, nel medesimo luogo, in ogni fase deliberativa, fino a quella finale, di tutti i componenti del collegio, ai sensi dell'art. 823 cod. proc. civ. - Requisito essenziale, a pena di nullità, ed inderogabile dalle parti - Fondamento - Possibilità dell'arbitro di allontanarsi dopo la discussione, per astenersi dal voto - Conferenza videotelefonica - Ammissibile per il lodo internazionale.
Stato
decisa il 2001-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546359-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - FORMA

Costituisce requisito di forma essenziale del lodo arbitrale, a pena di nullità, pur non essendo contemplato espressamente dall'art. 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non derogabile dalle parti ai sensi del n. 7 del medesimo articolo, la conferenza personale di tutti i componenti del collegio, richiesta dall'art. 823 cod. proc. civ., primo comma, nel medesimo luogo e in ogni fase del procedimento deliberativo del lodo, fino a quella finale in cui è adottata la decisione definitiva - salvo che l'arbitro, dopo aver partecipato alla discussione, si allontani in tale ultima fase, al momento della votazione, per astenersi dal voto - al fine di garantire alle parti medesime che le questioni oggetto di controversia siano esaminate con la massima accuratezza e completezza, da tutti gli arbitri, ai quali è conferito il relativo potere. Per la deliberazione del lodo internazionale è ammissibile anche la conferenza videotelefonica, ai sensi dell'art. 837 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 837, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)