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Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 (Rv. 582509 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Struttura "chiusa" del giudizio di rinvio - Cristallizzazione della posizione delle parti all'ultimo momento utile nel giudizio di cassazione per eventuali specificazioni - Fatti nuovi successivi a tale momento - Valutabilità in sede di giudizio di rinvio - Sussistenza - Allegazione di fatti giustificata dalla statuizione di rinvio - Ammissibilità in ogni caso - Cessazione della materia del contendere già verificatasi al momento dell'udienza in cassazione - Allegazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582509-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In ragione della struttura "chiusa" propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all'ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, specie quelle dell'art. 372 cod. proc. civ.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio. Ne consegue che, allorquando il giudice del rinvio sia chiamato a prendere in considerazione un fatto che si assuma integrare da una parte una pretesa cessazione della materia del contendere, intanto può esaminarlo in quanto si sia verificato successivamente all'udienza di discussione in cassazione, posto che, ove esso si fosse verificato prima, l'udienza stessa sarebbe stata il momento ultimo entro il quale sarebbe dovuta avvenirne l'allegazione. Pertanto, in questo caso, il fatto in questione resta non esaminabile ed allo stesso modo restano inesaminabili gli eventuali documenti con i quali si voglia farlo constare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)