Sez. L, Sentenza n. 1917 del 10/02/2001 (Rv. 543773 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese - Valutabilità in sede di giudizio di rinvio - Condizioni - Esame di documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti rispetto all'atto introduttivo del giudizio - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle precedenti fasi a condizione che si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali. Ne consegue che nel giudizio in oggetto non sono esaminabili i documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti rispetto all'atto introduttivo del giudizio ma non rispetto al giudizio di legittimità antecedente allo stesso giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)