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Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/06/1990 (Rv. 467945 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - PROBATORI DELLA SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - AMMISSIBILITÀ - PROPONIBILITÀ DELLA QUESTIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467945-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - PROBATORI DELLA SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - AMMISSIBILITÀ - PROPONIBILITÀ DELLA QUESTIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

Ove nel giudizio di Cassazione la parte interessata non abbia dedotto, e comprovato con i relativi documenti a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, tale questione non è più proponibile nel successivo giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento della sentenza impugnata, poiché in quest'ultimo giudizio non sono deducibili le questioni pregiudiziali e preliminari che avrebbero potuto dedursi in Sede di legittimità ed il giudice è inoltre tenuto a riesaminare la causa secondo l'impostazione fissata nella sentenza di annullamento. (V 5355/88, mass n 460000; (V 399/87, mass n 453800; (V 1899/87, mass n 451208; (V 341/86, mass n 443961; (V 694/83, mass n 425434).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)