Sez. 1, Sentenza n. 563 del 28/01/1997 Cc. (dep. 23/05/1997) Rv. 207651 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | DIFFERIMENTO FACOLTATIVO PER GRAVE INFERMITÀ FISICA - NOZIONE DI GRAVE INFERMITÀ FISICA - FATTISPECIE.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure e trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario). (Fattispecie relativa a ricovero, presso istituto idoneo, di detenuto colpito da triplice infarto e già sottoposto ad intervento chirurgico per l'applicazione di più "by-pass" aorto-coronarici, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto corretto il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)