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Sez. 2, Sentenza n. 107 del 17/01/1968 (Rv. 330950 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - SU TERRENI NON FINITIMI - FINESTRE - DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE- STRISCIA DI TERRENO DI PROPRIETA ALIENA CON SOVRASTANTE PICCOLO MURO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330950-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - SU TERRENI NON FINITIMI - FINESTRE - DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE- STRISCIA DI TERRENO DI PROPRIETA ALIENA CON SOVRASTANTE PICCOLO MURO - IRRILEVANZA.*

L'Obbligo del rispetto della distanza nelle costruzioni di cui allo art. 873 cod. civ., come pure quello stabilito dall'art.907 stesso codice a favore delle vedute, e preordinato al fine di prevenire o di eliminare intercapedini eccessivamente anguste e di assicurare aria e luce in quantita sufficiente. Le ragioni igieniche, ispiratrici delle indicate norme, non vengono meno ne quando tra gli edifici posti a distanza minore di quella legale vi sia una zona di terreno comune alle stesse parti, ne quando la intercapedine sia di proprieta di un terzo estraneo alla lite e neppure nel caso in cui nel mezzo di detta intercapedine esista un muretto, anch'esso a distanza minore di quella legale, ma di altezza modesta, tale cioe da non togliere o ridurre la luce e l'aria ai fabbricati e alle vedute antistanti. (Conf. 667-63 3064-60 1588-60 1532-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)