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Sez. 3, Sentenza n. 938 del 25/03/1972 (Rv. 357204 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - LOCAZIONE DI TERRENO PER CAMPEGGIO TURISTICO - NATURA DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER USO DI ALBERGO - REGIME VINCOLISTICO APPLICABILE - CONTROVERSIE ANCHE IN ORDINE ALLA PROROGA LEGALE - COMPETENZA ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1972-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357204-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - LOCAZIONE DI TERRENO PER CAMPEGGIO TURISTICO - NATURA DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER USO DI ALBERGO - REGIME VINCOLISTICO APPLICABILE - CONTROVERSIE ANCHE IN ORDINE ALLA PROROGA LEGALE - COMPETENZA ORDINARIA.*

Il rapporto locatizio avente a oggetto un'area nuda, adibita alla gestione di un campeggio turistico, deve assimilarsi ad una locazione di immobile destinato ad uso alberghiero e, in quanto tale, resta assoggettato, anche ai fini della disciplina vincolistica, ad una disciplina a se stante e distinta da quella delle locazioni di immobili urbani a qualunque uso destinati. Pertanto non si applica nella specie la norma di cui all'art 6 della legge 1 maggio 1955 n 368 che prevede la Competenza per materia del pretore e la controversia, ancorche abbia per oggetto il riconoscimento o il diniego del diritto alla proroga legale resta soggetta ai normali criteri di Competenza.*

Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)