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Sez. 3, Sentenza n. 2144 del 23/05/1977 (Rv. 385875 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - LOCAZIONE DI UN TERRENO ADIBITO A CAMPEGGIO TURISTICO - LOCAZIONE AD USO ALBERGHIERO - ASSIMILABILITA - PROROGA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DEL 1966 - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385875-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - LOCAZIONE DI UN TERRENO ADIBITO A CAMPEGGIO TURISTICO - LOCAZIONE AD USO ALBERGHIERO - ASSIMILABILITA - PROROGA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DEL 1966 - APPLICABILITA.*

Il rapporto locatizio avente a oggetto un'area nuda, adibita alla gestione di un campeggio turistico, deve assimilarsi ad una locazione di immobile destinato ad uso alberghiero e, in quanto tale, resta assoggettato, anche ai fini della disciplina vincolistica, ad una disciplina a se stante e distinta da quella delle locazioni di immobili urbani a qualunque uso destinati. Pertanto ad esso e applicabile l'art 47 della legge n 1142 del 1966, che proroga i contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti ad attivita industriali commerciali ed artigiane danneggiati dalle alluvioni e mareggiate del 1966. (V 938/72, mass n 357204).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1142 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)