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Sez. L, Sentenza n. 14342 del 20/12/1999 (Rv. 532387 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Mancata indicazione di mezzi di prova nel ricorso introduttivo - Decadenza dell'attore - Deroga - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1999-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532387-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Anche per l'attore che non indichi nell'atto introduttivo del giudizio i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, si verifica la decadenza con conseguente inammissibilità dei mezzi di prova proposti in grado di appello, a norma dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ.. Soltanto se l'omessa indicazione in primo grado sia stata determinata da causa di forza maggiore, valutabile con apprezzamento discrezionale in fatto dal giudice di merito, la deroga alle preclusioni di cui all'art. 414 cod. proc. civ. può essere consentita nella fase di gravame, ove i chiesti mezzi di prova siano ritenuti indispensabili ai sensi dello stesso art. 437 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)