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Sez. L, Sentenza n. 8131 del 05/11/1987 (Rv. 455784 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - PROVA - NUOVI MEZZI DI PROVA - MANCATA INDICAZIONE DI MEZZI DI PROVA NEL RICORSO INTRODUTTIVO - DECADENZA DELL'ATTORE - DEROGA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455784-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - PROVA - NUOVI MEZZI DI PROVA - MANCATA INDICAZIONE DI MEZZI DI PROVA NEL RICORSO INTRODUTTIVO - DECADENZA DELL'ATTORE - DEROGA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il principio secondo cui l'attore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 414 e 420, quinto comma, cod. proc. civ., soggiace, nel caso di mancata indicazione dei mezzi di prova nel ricorso introduttivo del giudizio, alla stessa decadenza prevista per il convenuto dall'art. 416 dello stesso codice, trova deroga quando tale omissione consegua a cause di forza maggiore o quando la necessità della indicazione tardiva sorga per effetto delle difese della controparte, sempreché, in tal caso, la tardiva indicazione sia fatta nella prima difesa successiva alla memoria di Costituzione del convenuto, e non, quindi, addirittura in appello. (V 4638/85, mass n 442095; (V 2192/83, mass n 427045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)