Sez. 2, Sentenza n. 3973 del 06/07/1984 (Rv. 435949 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 11 DELLE NORME GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI COLLEFERRO - PORTATORI - COSTRUZIONI "ABBINATE" - NOZIONE - COSTRUZIONI IN ADERENZA - DIVIETO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 11 DELLE NORME GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI COLLEFERRO - PORTATORI - COSTRUZIONI "ABBINATE" - NOZIONE - COSTRUZIONI IN ADERENZA - DIVIETO.*
L'art. 11 delle "norme generali e prescrizioni tecniche per attuazione del piano regolatore" del comune di colleferro - il quale impone, nella zona riservata a "villini" dal piano regolatore, un distacco minimo dal confine sia per le costruzioni singole che per quelle "abbinate" al fine non solo di assicurare distacchi minimi tra edifici, bensì pure di evitare costruzioni in Unione o in aderenza - esclude l'applicabilità degli artt. 874, 875, 876 e 877 cod. civ. in favore del proprietario del fondo contiguo che, quindi, non ha possibilità di costruire in aderenza. Consegue che le costruzioni "abbinate" di cui all'art. 11 citato possono essere unicamente quelle come tali previste dall'iniziale progettazione predisposta dai proprietari dell'area sulla quale sono destinate ad insistere, o almeno quelle che i proprietari dei fondi contigui intendono abbinare mediante progettazioni successive (l'una integrativa dell'altra), e non anche quelle realizzate dai medesimi in tempi diversi in esecuzione di distinti autonomi progetti, richiedendosi un preventivo consenso dei proprietari, senza possibilità per abbinamenti non voluti. (V 5131/83, mass n 429991; (V 1838/82, mass n 419678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 876, Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)