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Sez. 2, Sentenza n. 1838 del 23/03/1982 (Rv. 419678 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA LOCALE PRESCRIVENTE UNA DETERMINATA DISTANZA DAL CONFINE - APPLICABILITÀ DEL CRITERIO PREDETTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419678-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA LOCALE PRESCRIVENTE UNA DETERMINATA DISTANZA DAL CONFINE - APPLICABILITÀ DEL CRITERIO PREDETTO - ESCLUSIONE.*

In materia di distanze legali tra costruzioni, il criterio della prevenzione non è applicabile quando la disciplina urbanistica locale (nella specie: norme di attuazione del piano regolatore di Brescia), essendo diretta ad assicurare comunque la sussistenza di uno spazio libero tra le costruzioni, prescriva che le costruzioni stesse debbano essere tenute ad una determinata distanza dal confine, nel qual caso anche colui che costruisce per primo deve mantenere la costruzione alla prescritta distanza dal confine e può ovviamente pretendere il rispetto della medesima distanza da parte del vicino che costruisca successivamente. (V 1543/81, mass n 412203; (V 5449/80, mass n 409318; (V 5193/78, mass n 394936).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)