Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 26/07/1983 (Rv. 429991 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - IMPOSIZIONE DI UN DISTACCO MINIMO DA PARTE DI UNA NORMA URBANISTICA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA NORMA PREDETTA - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - IMPOSIZIONE DI UN DISTACCO MINIMO DA PARTE DI UNA NORMA URBANISTICA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA NORMA PREDETTA - CONSEGUENZE.*
Una norma urbanistica (nella specie, art. 6 del piano regolatore di Padova del 1957) la quale imponga un distacco minimo delle costruzioni dal confine, tendendo non solo ad assicurare determinati distacchi tra edifici, ma anche ad evitare la costruzione in Unione o in aderenza, preclude ogni possibilità di applicazione del principio della prevenzione di cui all'art. 875 cod. civ., e, regolando la materia delle distanze da osservarsi nelle costruzioni su fondi finitimi con lo scopo di ripartire equamente fra i proprietari confinanti l'Onere della creazione della zona di distacco tra le costruzioni, costituisce norma integrativa delle Disposizioni del codice civile in materia, la cui violazione, pertanto, abilita il vicino alla domanda di riduzione in pristino di cui all'art. 872, secondo comma, cod. civ.. (V 6727/82, mass n 424368; (V 3736/82, mass n 421695; (V 6713/81, mass n 417593; (V 4246/81, mass n 414924; (V 3003/81, mass n 413550; (V 1543/81, mass n 412203; (Conf 2716/82, mass n 420577; (Conf 1838/82, mass n 419678; (Conf 5449/80, mass n 409318; (Conf 1290/80, mass n 404792; (Conf 1434/79, mass n 397755; (Conf 2204/76, mass n 381001).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)