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Sez. 1, Sentenza n. 4753 del 28/03/2003 (Rv. 561576 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Alloggio di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Assegnabilità all'altro coniuge - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561576-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ove la casa coniugale sia di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, la stessa non si rende suscettibile di assegnazione all'altro coniuge se non quando e se quest'ultimo risulti affidatario di figli minorenni, o comunque abbia conviventi con sè figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)