Sez. 1, Sentenza n. 4727 del 11/05/1998 (Rv. 515302 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione - Al coniuge non titolare di diritti reali sulla casa coniugale - Legittimità - Condizioni - Qualità di coniuge affidatario di figlio minorenne (ovvero convivente con maggiorenne non autosufficiente) - Necessità .
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In tema di separazione personale tra coniugi, l'art. 155, comma quarto, cod. civ. (norma di carattere eccezionale) consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti, ma non anche quando, dal matrimonio, non sia stata generata prole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)