Sez. L, Sentenza n. 2711 del 05/03/1993 (Rv. 481280 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - In genere | Nullità radicale, inesistenza o omissioni della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione secondo il rito del lavoro e nullità per inosservanza del termine minimo di comparizione - Sanatoria - Condizioni - Operatività - Effetti.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - In genere
Il principio secondo cui nel rito del lavoro tanto la nullità radicale o l'inesistenza giuridica oppure l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza quanto la nullità dovuta al mancato rispetto del termine minimo di comparizione (artt. 415, comma quinto, e 435, comma terzo, cod. proc. civ.) sono vizi passibili di sanatoria, operante in ogni caso con effetto "ex nunc", mediante la costituzione del convenuto, o mediante la rinnovazione disposta dal giudice, è applicabile anche al giudizio di rinvio, nel quale il ricorso in riassunzione deve essere proposto entro l'anno (a pena di estinzione del processo) mediante deposito nella cancelleria del giudice competente, con la conseguenza che anche l'inesistenza o l'omissione della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza è (in caso di mancata costituzione della controparte) suscettibile di sanatoria, con effetto "ex nunc", mediante la rinnovazione (per ordine del giudice) della notifica stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)