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Sez. L, Sentenza n. 2871 del 13/03/1995 (Rv. 491110 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE | Rito del lavoro - Forma - Ricorso - Deposito - Tempestività - Effetti - nullità dell'atto e vizi della relativa notificazione - Incidenza sulla procedibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491110-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE

Nel rito del lavoro la riassunzione della causa, prevista dall'art. 392 cod.proc.civ., deve essere effettuata mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice di rinvio entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione e successiva notificazione del ricorso stesso (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione) alla parte personalmente; il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione (che riguarda l'"editio actionis") evita di per sè, ed a prescindere dalle successive vicende attinenti alla "vocatio in ius", ogni decadenza ed impedisce, conseguentemente, la pronuncia di estinzione del giudizio, mentre i vizi che eventualmente determinano la nullità dell'atto di riassunzione ovvero la nullità o l'inesistenza della relativa notifica possono, tutt'al più, se non sanati e ove tale sanatoria non sia ammissibile, incidere sulla procedibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)