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Sez. 2 - , Sentenza n. 6733 del 10/03/2020 (Rv. 657131 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Enti previdenziali - Dismissione degli immobili – Manifestazione di volontà di acquisto dei conduttori - Sufficienza - Esclusione – Offerta in opzione dell’ente proprietario - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657131-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, convertito con l. n. 410 del 2001, che disciplina il diritto dei conduttori di acquistare in prelazione la proprietà degli immobili condotti in locazione, postula in generale una manifestazione della volontà di vendere da parte dell'ente e dispone che tali immobili possano essere venduti al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione di volontà di acquisto, effettuata entro il 31/10/2001, qualora al 26/9/2001 non sia stata ancora formulata l'offerta di opzione da parte dell'ente proprietario.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 109 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1, Legge 23/04/2004 num. 104, Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 2, Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)