Sez. 1, Sentenza n. 21596 del 20/09/2013 (Rv. 627526 - 01)
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Enti previdenziali pubblici - Dismissione del patrimonio immobiliare - "Denuntiatio praelationis" - Omessa indicazione del prezzo di vendita - Manifestazione volontà dismissiva dell'ente - Idoneità - Ragioni.
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO
In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, la "denuntiatio praelationis" spedita dall'ente al conduttore di un proprio immobile senza l'indicazione del prezzo di vendita di quest'ultimo è comunque idonea a manifestare la volontà dismissiva del primo, non essendo la determinazione di quel prezzo rimessa alla libera contrattazione tra le parti, ma dovendo avvenire, originariamente, sulla base dei criteri indicati dalla legge o mediante una stima compiuta dall'ufficio tecnico erariale, e, successivamente, alla stregua del prezzo di mercato, la cui individuazione è stata demandata, in un primo tempo, al medesimo ufficio, per il caso di difforme valutazione delle parti, ed in seguito all'Agenzia del territorio o a società aventi particolare esperienza nel settore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2011 num. 351 art. 3 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)