Sez. 3, Sentenza n. 21988 del 24/10/2011 (Rv. 619701 - 01)
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Enti immobiliari - Dismissione degli immobili - Diritto di prelazione dei conduttori - Derivazione legislativa - Sufficienza - Esclusione - Determinazione negoziale della volontà di vendere - Necessità - Fondamento.
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO
Il diritto di prelazione dei conduttori di immobili appartenenti ad enti previdenziali (nella specie l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti), riconosciuto dal d.lgs 16 febbraio 1996, n. 104, è esercitabile esclusivamente quando l'ente abbia validamente ed adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale dell'Ente di cedere l'immobile. Ne consegue che non può configurarsi un obbligo di dismettere il patrimonio immobiliare di tali enti discendente direttamente dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore, in quanto tale prospettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di dismissione, trasformandoli in anomale e sistematiche procedure ablative.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)