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Sez. 2, Sentenza n. 297 del 14/11/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183020 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ASTRATTA DEGLI ARTIFICI O RAGGIRI ALL'INDUZIONE IN ERRORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE SE IN CONCRETO ESSI SIANO STATI IDONEI - DIFETTO DI DILIGENZA DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183020-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ASTRATTA DEGLI ARTIFICI O RAGGIRI ALL'INDUZIONE IN ERRORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE SE IN CONCRETO ESSI SIANO STATI IDONEI - DIFETTO DI DILIGENZA DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA.*

In tema di truffa, qualora sia accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire se i mezzi usati siano, in astratto, genericamente idonei a trarre in errore, se in concreto essi si siano dimostrati idonei; l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa (nella specie, relativa ad esposizione di disco-contrassegno falsificato in un autoveicolo, dei competenti organi di controllo) non vale ad elidere la sussistenza del reato. (V mass n 175201, ed ivi citate; (Conf mass n 173909, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)