Sez. 1, Sentenza n. 1583 del 18/03/1981 (Rv. 412243 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - SPESE DI PRIMO GRADO - INCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - SPESE DI PRIMO GRADO - INCLUSIONE.*
Poiche la Cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado di appello pone nel nulla la pronunzia sulle spese in essa contenuta, il giudice di rinvio deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese della pregressa fase di merito in relazione all'esito globale del processo e non in relazione alle singole fasi processuali. Pertanto, il giudice di rinvio ha il potere di decidere e regolare in modo diverso anche le spese di primo grado, quando le stesse siano contenute in un'unica pronunzia concernente anche le spese di secondo grado e cio soprattutto quando abbia accolto l'appello o sia stato proposto uno specifico motivo di impugnazione riguardante le spese. (V 4753/79, mass n 401333; (V 3424/78, mass n 392883).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)