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Sez. 1, Sentenza n. 4753 del 13/09/1979 (Rv. 401333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRONUNCIA SULLE SPESE - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL RINVIO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRONUNCIA SULLE SPESE - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL RINVIO - CRITERI.*

Poiche la Cassazione di una sentenza di rinvio travolge la pronuncia sulle spese relative ai precedenti gradi, il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di essa, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali. Peraltro, il giudice di rinvio, il quale ritenga definitivamente soccombente la parte vittoriosa in Cassazione, non puo condannare la controparte alla restituzione delle somme riscosse a titolo di spese, in forza della sentenza cassata, ma deve detrarre dall'ammontare complessivo delle spese liquidate a carico del soccombente, l'importo dal medesimo in precedenza versato. (V 293/78, mass n 389583; (V 52/64, mass n 300082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)