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Sez. 2, Sentenza n. 5607 del 28/11/1978 (Rv. 395385 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDA - EFFETTO DEVOLUTIVO - DOMANDE ED ECCEZIONI DELL'APPELLATO NON ACCOLTE - ONERE DI RIPROPORLE - TERMINE - FORMA.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395385-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDA - EFFETTO DEVOLUTIVO - DOMANDE ED ECCEZIONI DELL'APPELLATO NON ACCOLTE - ONERE DI RIPROPORLE - TERMINE - FORMA.*

L'art 346 cod proc civ, nel disciplinare l'effetto devolutivo dell'appello, impone all'appellato l'Onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte senza specificare la Forma e il termine entro cui queste debbono essere ripresentate, onde evitare qualsiasi presunzione di rinunzia: esse, pertanto, possono essere riproposte fino all'udienza di precisazione delle conclusioni e in qualsiasi Forma idonea ad evidenziare la volonta della parte vincitrice di riaprire la discussione e sollecitare la pronunzia del giudice sulle stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)