Sez. 3, Sentenza n. 1170 del 16/02/1984 (Rv. 433304 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE - RIPROPOSIZIONE DA PARTE DELL'APPELLATO DI DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE - TERMINE - FORMA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE - RIPROPOSIZIONE DA PARTE DELL'APPELLATO DI DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE - TERMINE - FORMA.*
Poiché manca una specificazione normativa della Forma e del termine entro cui le domande e le eccezioni non accolte debbono essere reiterate dall'appellato, onde evitare la presunzione di rinuncia, esse possono essere riproposte dal predetto sino alla udienza di precisazione delle conclusioni ed in qualsiasi Forma idonea ad evidenziare la volontà della parte vittoriosa di riaprire la discussione e sollecitare la pronuncia del giudice sulla stessa. A tal fine, se non è sufficiente il generico riferimento alle deduzioni di primo grado, non è neppure necessaria una formale istanza di riesame, la quale può risultare anche dal complesso delle difese e della situazione processuale. (Conf 5607/78, mass n 395385; (Conf 5183/77, mass n 388811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)