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Sez. L, Sentenza n. 7093 del 01/12/1986 (Rv. 449178 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - INOSSERVANZA DELL'ONERE DI PRODUZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449178-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - INOSSERVANZA DELL'ONERE DI PRODUZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'inosservanza dell'Onere di produrre in giudizio il contratto collettivo post-corporativo, di cui si chiede l'applicazione, può giustificare il rigetto della domanda solamente se ne siano contestati ex adverso l'esistenza ed il contenuto, ma non può avere valore decisivo se la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in lite o se il giudice del merito, esercitando una sua tipica funzione discrezionale, faccia ad esso riferimento, quale criterio orientativo per stabilire la congruità della retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost.. (Conf 688/85, mass n 438887).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)