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Sez. L, Sentenza n. 1478 del 23/03/1989 (Rv. 462282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - MANCATA PRODUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE INTERESSATO - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - MANCATA PRODUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE INTERESSATO - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONE.*

L'inosservanza, da parte del lavoratore, dell'Onere di produrre in giudizio il contratto collettivo postcorporativo, di cui chiede l'applicazione, può giustificare il rigetto della domanda soltanto se l'esistenza ed il contenuto di esso siano contestati ex adverso. (V 7093/86, mass n 449178; (V 6620/82, mass n 424259; (V 1975/81, mass n 412671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)