Sez. L - , Ordinanza n. 31480 del 25/10/2022 (Rv. 665980 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Determinazione - Commisurazione al periodo di effettivo servizio prestato - Sussistenza - Fondamento - Periodo di congedo fruito per lo svolgimento di dottorato di ricerca - Computo - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
L'indennità di buonuscita corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze, va commisurata al periodo di effettivo servizio prestato, trattandosi di retribuzione differita con funzione previdenziale; ne consegue che il periodo di congedo fruito per lo svolgimento di un dottorato di ricerca può essere considerato utile ai fini del calcolo della misura della predetta indennità ove il dipendente, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984 - nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001 -, abbia diritto di mantenere la retribuzione corrisposta
durante detto periodo, ossia solo se il rapporto di impiego non cessa per volontà del dipendente medesimo nei due anni successivi al conseguimento del dottorato.
Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2 com. 1, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 52 com. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)