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Sez. 5, Sentenza n. 4055 del 28/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168916 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - MEDIANTE DISTRAZIONE - INGIUSTIFICATO DIVARIO TRA MASSA ATTIVA E MASSA PASSIVA - REATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168916-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - MEDIANTE DISTRAZIONE - INGIUSTIFICATO DIVARIO TRA MASSA ATTIVA E MASSA PASSIVA - REATO - SUSSISTENZA.*

Il reato di bancarotta fraudolenta mediante distrazione sussiste anche quando emerga un divario consistente e penalmente rilevante tra la massa attiva e la massa passiva che non trova adeguata giustificazione nelle necessità economiche dell'impresa, o non ne trova alcuna, perché in tal caso assume Rilevanza penale la riduzione dolosa della garanzia per i creditori, rapportabile non alla differenza tra attivo e passivo, ma alla differenza tra quanto è disponibile per il riparto e quanto sarebbe stato disponibile per l'occorrenza, se tutte le evenienze attive residuate dallo Esercizio dell'impresa avessero ricevuto una legittima destinazione. Una volta provato che l'imprenditore abbia avuto a disposizione determinati beni e non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa si deve presumere che li abbia dolosamente distratti, essendo sufficiente al riguardo la sussistenza del dolo generico che si desume dalla coscienza e volontà di compiere gli Atti di distrazione. (Conf mass n 162388).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)