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Sez. 1, Sentenza n. 8037 del 22/05/2003 (Rv. 563421 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI | Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che abbia proposto la domanda di accertamento - Decorrenza - Individuazione - Data di proposizione del ricorso per l'ammissibilità dell'accertamento di paternità - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563421-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI

In tema di effetti della dichiarazione giudiziale di paternità, pronunciata dal giudice su istanza del figlio divenuto maggiorenne, la decorrenza dell'assegno di mantenimento posto a carico del genitore naturale va riferita alla data di proposizione del ricorso per l'ammissibilità dell'accertamento di paternità, atteso che il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, ed il successivo giudizio di merito, pur essendo autonomi sono tra di loro strettamente collegati, articolato com'è in una prima fase procedimentale, in cui il giudice adito è tenuto ad esaminare, con pienezza di cognizione, le questioni preliminari (di rito e di merito), capaci anche di risolvere immediatamente la controversia, e una eventuale successiva, collegata senza soluzione di continuità alla prima, che conduce alla pronuncia sullo stato della persona.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)