Sez. 2, Sentenza n. 2820 del 05/06/1978 (Rv. 392246 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - NECESSITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - NECESSITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
L'errore in cui incorre il giudice dell'impugnazione nel rimettere la causa al giudice di primo grado, fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ, puo essere fatto valere mediante ricorso ordinario per Cassazione, e non con regolamento di Competenza, in quanto non involge questione di Competenza in senso tecnico, data anche l'impossibilita di configurare conflitti di Competenza tra giudici funzionalmente collegati e vincolati nell'ambito del rapporto di impugnazione. (Conf 3771/77, mass n 387437).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)