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Sez. 2, Sentenza n. 2820 del 05/06/1978 (Rv. 392246 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - NECESSITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392246-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - NECESSITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

L'errore in cui incorre il giudice dell'impugnazione nel rimettere la causa al giudice di primo grado, fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ, puo essere fatto valere mediante ricorso ordinario per Cassazione, e non con regolamento di Competenza, in quanto non involge questione di Competenza in senso tecnico, data anche l'impossibilita di configurare conflitti di Competenza tra giudici funzionalmente collegati e vincolati nell'ambito del rapporto di impugnazione. (Conf 3771/77, mass n 387437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)