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Sez. 5, Sentenza n. 22275 del 27/04/2011 Cc. (dep. 03/06/2011) Rv. 250575 - 01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Natura eccezionale - Interpretazione restrittiva della disciplina - Conseguenze in ordine ai presupposti e all' ambito di operatività - Fattispecie: parte offesa avente qualifica di collaboratore di segreteria del P.M. titolare dell'indagine nei confronti dell'imputato.
Stato
decisa il 2011-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250575-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di rimessione, ai fini della "translatio iudicii" per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. (Nella specie la S.C. ha escluso la rilevanza delle motivazioni poste dall'imputato a fondamento della richiesta di rimessione e derivanti dal rivestire la parte offesa la qualifica di collaboratore della segreteria del P.M. titolare dell'indagine relativa al procedimento nei suoi confronti, omettendo peraltro di considerare che persona diversa dal detto Pubblico Ministero era il P.M. di udienza in cui la richiesta di rimessione veniva proposta, senza alcuna deduzione in ordine ad elementi concreti idonei a turbare lo svolgimento del processo o a condizionarlo nel suo esito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)