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Sez. 1, Sentenza n. 12116 del 02/07/2004 (Rv. 574039 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Domanda - Procedimento riguardante un rilevante numero di parti e avente ad oggetto la lesione di beni primari - Valutazione del comportamento del giudice del procedimento - Parametri - Enunciazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574039-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento (ancora) pendente caratterizzato dalla presenza un rilevante numero di parti (nella specie: 391) e avente ad oggetto l'asserita lesione di beni costituzionali di rango primario (nella specie: il danno patito da emofiliaci, da virus HIV per uso di emoderivati infetti), deve valutare il comportamento del giudice del procedimento utilizzando i parametri della: a) <particolare natura degli interessi in giuoco>, che pur non espressamente enunciato nell'art. 2, comma 2, L. n. 89 del 2001, si impone all'interprete sia in ragione della giurisprudenza della Corte Europea (i cui <arresti> sono fonte di precetti <conformativi> per il Giudice nazionale) sia perché l'ordinamento nazionale fornisce al giudice della causa un quadro di poteri di direzione ed iniziativa idoneo a definire, in modo accurato e sollecito, le controversie originate dalla asserita lesione dei valori costituzionali; b) <complessità del caso>, che impone di desumere <il peso> della controversia non dalla sola enunciazione della <causa petendi> ma dalla natura e dal numero degli incombenti istruttori che la sua definizione impone (Nell'enunciare tale principio la Corte ha affermato altresì che il parametro della complessità di trattazione non può essere inferito dal solo numero delle parti, ma che occorre indicare se il <petitum> della causa sia diretto alla condanna a somme specificate o al solo <an debeatur> e se le consulenze tecniche siano state disposte in relazione alle singole posizioni o sulla sola idoneità patogenetica dell'emoderivato).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)