Sez. L, Sentenza n. 23684 del 21/12/2004 (Rv. 578619 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento ex art. 2 della legge n. 1204 del 1971 - Deroghe - Cessazione dell'attività dell'azienda - Rilevanza - Estensione alla cessazione dell'attività di un singolo reparto dotato di autonomie funzionali - Ammissibilità - Impossibilità di utile collocazione della dipendente in altro reparto - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Ambito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella ipotesi "di cessazione dell'attività dell'azienda, cui essa è addetta", deve intendersi nel senso che il licenziamento è possibile - come previsto all'ultimo comma del medesimo art. per la deroga all'analogo divieto di sospensione della lavoratrice nello stesso periodo della gravidanza e del puerperio - anche nel caso di cessazione dell'attività del reparto cui essa è addetta, sempre che il reparto abbia autonomia funzionale, ed a condizione che il datore di lavoro assolva l'onere probatorio - a proprio carico - circa l'impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altri reparti dell'azienda. Ne consegue che la deroga al divieto di licenziamento non può essere esclusa per il solo fatto che, presso altro reparto dell'azienda, la forza lavoro sia integrata con personale non iscritto a libro matricola, dovendosi anche in tale ipotesi accertare la possibilità di collocare utilmente la dipendente nel reparto stesso.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 08/03/2000 num. 53 art. 15, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)