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Sez. L, Sentenza n. 10053 del 10/07/2002 (Rv. 555655 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA | Incompatibilità della nuova legge con quella precedente - Nozione - Abolizione da parte della nuova legge esclusivamente della "ratio" della legge precedente - Abrogazione tacita di quest'ultima - Configurabilità - Esclusione - Applicazione del principio in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555655-01

FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA

L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti - che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale - si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possano non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra. Tale situazione non è ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venire meno della "ratio" della legge precedente, senza tuttavia occuparsi di dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata. Ne consegue che l'art. 6, terzo comma, ultimo alinea, del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983) - in base al quale, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo e a carico della medesima gestione, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali (in deroga alla regola generale che privilegia la pensione diretta, secondo il criterio del maggior beneficio economico del percipiente) - non può ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 140 del 1985, il quale ha espressamente abrogato i commi terzo e quarto dell'art. 14 quater del D.L. n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) che prevede il cosiddetto "superminimo per i settecentottantunisti", la cui salvaguardia costituiva la "ratio" originaria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 citato; e d'altra parte, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1998, deve escludersi che tale criterio di scelta limiti alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale o legislativo in genere.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater com. 4 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 25/04/1985 num. 140 art. 4 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)