Sez. L, Sentenza n. 11793 del 02/08/2003 (Rv. 565638 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolarità di pensione diretta e di reversibilità a carico di diverse gestioni Inps - Diritto all'integrazione sulla pensione a carico della gestione erogante il trattamento minimo più elevato, ovvero, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota - Parificazione dei trattamenti minimi di tutte le gestioni ex art. 7 legge 140/85 - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni INPS, ai sensi dell'art. 6, terzo comma prima parte, D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota, essendo irrilevante che, in virtù dell'art. 7, legge n. 140 del 1985, sono stati parificati i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti, poiché non sono state apportate modifiche alle regole sopra citate per l'individuazione della pensione da integrare al minimo.
Riferimenti normativi: Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 12/09/1983 num. 463 art. 3 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)