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Sez. 3, Sentenza n. 12611 del 28/08/2003 (Rv. 566346 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Documenti - Istanza di esibizione - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566346-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

L'istanza di esibizione di documenti ex art. 210, cod. proc. civ., può essere proposta per la prima volta in appello, in quanto strumentale rispetto all'acquisizione di prove precostituite alle quali risulta, quindi, inapplicabile il divieto stabilito dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 94, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Civ. art. 2711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)