Sez. 3, Sentenza n. 17172 del 06/08/2007 (Rv. 598658 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Documenti - Istanza di esibizione - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
L'istanza di esibizione di documenti ex art. 210 cod. proc. civ. può essere proposta per la prima volta in appello, in quanto strumentale rispetto all'acquisizione di prove precostituite alle quali risulta inapplicabile il divieto stabilito dall'art. 345 cod. proc. civ. (fattispecie in cui, in primo grado, una parte aveva prodotto delle fotografie pubblicate su un quotidiano e l'altra parte ne aveva contestato l'autenticità. La S.C. ha ritenuto che nessuna violazione aveva compiuto il giudice di appello disponendo l'acquisizione delle fotografie originali ritenendole indispensabili ai fini della decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)