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Sez. 1, Sentenza n. 60 del 08/01/2003 (Rv. 559458 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 52, legge 26 novembre 1990, n. 353 - Nuovi documenti - Produzione in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559458-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto di ammissione di nuove prove in grado di appello, stabilito dall'art. 345, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 52, legge 26 novembre 1990, n. 353, si riferisce esclusivamente alle prove costituende, e quindi non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)